CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ASSENZE SUPERIORI AI 5 GIORNI
A seguito della richiesta di chiarimenti da parte di alcuni genitori, si precisa quanto segue:
la materia è regolata dall’art.42 del D.P.R. n.1518 del 22.12.1967, ultimo comma, che dispone che “L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell’Istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza.”
Pertanto, in caso di assenza di almeno sei giorni (compresi eventuali giorni di sospensione delle lezioni) è necessario presentare, al rientro, il certificato medico che attesti l’idoneità alla frequenza.
Non è necessaria la presentazione di detto certificato qualora l’assenza sia dovuta a motivi diversi dalla malattia e sia stata preventivamente comunicata dal genitore alla scuola con l’indicazione della durata e del motivo dell’assenza.
Il dirigente scolastico, Francesco Manconi